Normativa di riferimento

 

COLLEGIO DEI DOCENTI

 

È il più importante tra gli organi collegiali della scuola, responsabile dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di  istituto. Il collegio dei docenti ha l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d' istituto e di programmazione educativa e didattica.

Alle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 7 del TU. n. 297/1994 si sono aggiunte molte altre prerogative.

Al collegio dei docenti competono:

  • l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.);

  • piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;

  • la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni 

  • l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe e scelta dei sussidi didattici; 

  • l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;

  • la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;

  • le proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario di lezioni;

  • i pareri sulla sospensione dal servizio di docenti;

  • i pareri su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;

  • l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto;

  • elezione dei propri rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

  • l'elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;

  • l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F.

  • la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio.

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio  nell'istituto, ed è presieduto dal capo di istituto; uno dei collaboratori del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano. Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.

Il collegio si riunisce ogni volta che il capo di istituto lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del presidente).