Che cosa sono
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni
Composizione
Consiglio di classe
Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio d'Istituto
Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole
con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli
alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei
genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il
consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo
o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne
fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei
servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario
della giunta stessa.
Principali compiti e funzioni
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe,
hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti,
genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del
circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di
tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive
e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i
compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole
scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato
dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli
docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico
ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per
l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in
materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di
istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e
cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto
Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma
3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di
circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre
dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi
da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e
le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della
gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Elezioni
I
rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee
convocate dal dirigente scolastico. Le modalità di elezione sono state
fissate per questo anno scolastico 2001/02 dalla C.M. n. 141 del 24 settembre 2001; in
essa, "in attesa della revisione della disciplina degli organi collegiali
della scuola, che armonizzi detto organismi con la piena attuazione
dell'autonomia già attribuita alle istituzioni scolastiche", si rinvia
alle istruzioni già diramate con la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per
questo le elezioni per il consiglio di classe, di interclasse e di
intersezione avranno luogo anche per quest'anno entro il 31 ottobre.
Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna
classe- o per ciascuna sezione nella scuola materna- l'assemblea dei
genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, separatamente quella
degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non
festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a
preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo,
giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le
elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di
votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine
fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella
C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la
precedente normativa.
Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la
Giunta esecutiva.